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ACCESSO AI
DOCUMENTI. Legge 241/1990
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Accesso ai documenti amministrativi. Ai sensi
dell'art. 25 della legge 241/1990 chiunque è interessato ha diritto
di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione
degli stessi. L'esame è gratuito. Il rilascio di copia è
subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. La
richiesta di accesso deve essere motivata. Il rifiuto, il
differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e
nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
Contro il rifiuto o il differimento, espresso o tacito,
l'interessato può ricorrere nei termini di legge al T.A.R., ovvero
al Difensore Civico entro lo stesso termine. Se il Difensore
Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, informa
l'Amministrazione che ha adottato le misure la quale deve
pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. In caso contrario l'accesso si intende
consentito. Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio
relazioni con il Pubblico (U.R.P.), appena sarà
attivato. |
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