ACCESSO AI DOCUMENTI. Legge 241/1990
 
Accesso ai documenti amministrativi.
Ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990 chiunque è interessato ha diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione degli stessi.
L'esame è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.
La richiesta di accesso deve essere motivata.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 e debbono essere motivati.
Contro il rifiuto o il differimento, espresso o tacito, l'interessato può ricorrere nei termini di legge al T.A.R., ovvero al Difensore Civico entro lo stesso termine.
Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, informa l'Amministrazione che ha adottato le misure la quale deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso contrario l'accesso si intende consentito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.), appena sarà attivato.